Premesso che:
l'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE) sottoscritto dai Paesi UE e dai Paesi AELS (EFTA) garantisce ai cittadini e agli operatori economici del SEE parità di diritti e doveri nel mercato europeo comune;
lo spazio economico europeo si basa su "quattro libertà": la libera circolazione di merci, di persone, di servizi e di capitali;
considerato che:
l'articolo 4 dell'accordo vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità;
l'articolo 36 recita: "Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione";
il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, prevede delle agevolazioni fiscali a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, sia nazionali che comunitari,
si chiede di sapere se le agevolazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica siano applicabili anche agli esercenti le attività di trasporto merci che hanno la sede legale in uno degli Stati AELS (EFTA).
LANNUTTI, PESCO, PELLEGRINI Marco, ACCOTO, ANASTASI, BOTTO, NATURALE, PIRRO, GALLICCHIO, TURCO, LANZI, CASTALDI, PRESUTTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
nella puntata di "Report", su Rai 3, del 10 giugno 2019 è andato in onda un servizio, dal titolo "Un fisco per l'estate", a firma del giornalista Manuele Bonaccorsi, in cui viene trattato il tema delle prenotazioni on line degli alberghi, una pratica ordinaria per moltissimi turisti, che in Italia, in particolare, si rivolgono principalmente a due portali: "Booking" ed "Expedia";
"Booking" ed "Expedia" sono due "On line travel agency" (OLTA), ovvero siti internet all'interno dei quali è possibile prenotare e confrontare prezzi e qualità di diverse strutture, le quali saranno presenti in questi portali grazie a un contratto che prevede il pagamento di commissioni per ogni camera venduta;
tramite il sito Booking si può accedere ad oltre 600.000 strutture in 200 Paesi e tramite il sito Expedia ad oltre 435.000 strutture in tutto il mondo, quindi entrambe queste OLTA hanno un giro d'affari miliardario;
già nel 2014 Federalberghi, l'associazione che riunisce gli albergatori, ha presentato ricorso all'Antitrust, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, proprio contro presunte "clausole vessatorie" che le grandi piattaforme di prenotazione imporrebbero a catene e singoli alberghi, ovvero accordi e/o pratiche che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri o che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco da concorrenza all'interno del mercato nazionale, e per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, una delle questioni che più fa discutere, è proprio che le OLTA finiscono per sottrarre prenotazioni ai siti ufficiali degli hotel diminuendone così le vendite dirette;
dall'inchiesta di "Report" emerge che nelle pagine web dei due portali Booking ed Expedia passano circa 200 miliardi di dollari di prenotazioni alberghiere in tutto il mondo, mentre su 23 miliardi di fatturato alberghiero in Italia, circa 1 miliardo di euro finisce appunto nelle casse di Booking ed Expedia;
l'inchiesta di Report ha evidenziato, in particolare, due questioni: la prima, che le OLTA, oltre a imporre commissioni altissime agli albergatori (che si aggirano tra il 18 e il 30 per cento) intaccando così pesantemente i loro margini di guadagno. La seconda, che questi portali pagherebbero pochissime tasse in Italia;
nel servizio, infatti, si dà notizia che dietro questo traffico di prenotazioni web si nasconderebbe anche una grandissima evasione fiscale, che ha spinto le procure di Roma e Genova ad indagare su uno dei colossi del turismo on line, Booking, che in Italia incasserebbe commissioni nell'ordine degli 800 milioni di euro all'anno, ma pagherebbe appena 4,7 milioni di tasse, ovvero un ridicolo 0,6 per cento. Mentre, come viene ampiamente spiegato nella puntata di Report, Expedia accumulerebbe le sue provvigioni in una società svizzera, rigorosamente senza IVA;
dall'inchiesta di Bonaccorsi emerge quindi che i due grandi portati turistici incassano i soldi direttamente all'estero, in Olanda e in Svizzera. E da lì, i proventi finiscono in Deleware, il paradiso fiscale degli Stati Uniti;
nella XVII Legislatura alla Camera dei deputati venne approvato un emendamento alla legge di bilancio che permette di riconoscere come stabile organizzazione anche "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, che sembrano violare la normativa sulla stabile organizzazione;
quali iniziative urgenti di sua competenza intenda intraprendere, affinché venga garantita la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari menzionati ed altre società operanti nel commercio elettronico, anche al fine di garantire nella giusta misura le imposte sul flusso di denaro prodotto nel nostro Paese;
se, alla luce del notevole impatto che le due aziende hanno nelle attività di prenotazione on line, di cui controllano una percentuale elevatissima del mercato, ritenga di esercitare le proprie competenze in materia di tutela della concorrenza, segnalando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la situazione di sostanziale monopolio nella gestione di servizi offerti dalle OLTA.
TARICCO, PARRINI, MAGORNO, GIACOBBE, ROJC, FERRAZZI, LAUS, ASTORRE, BITI, D'ALFONSO, CUCCA, IORI, PATRIARCA, PITTELLA, D'ARIENZO, ALFIERI, MALPEZZI, MANCA, SBROLLINI, NANNICINI,MESSINA Assuntela, STEFANO, CIRINNA', PINOTTI, BOLDRINI, GARAVINI, VATTUONE, MARINO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
secondo analisi delle associazioni di categoria del commercio dal 2010 hanno chiuso oltre 35.000 esercizi commerciali al dettaglio di piccole dimensioni, cioè con una superfice inferiore a 50 metri quadri, e tra questi le percentuali più alte sono di negozi tradizionali, come quelli alimentari e dell'abbigliamento;
tra le cause di questa "moria imprenditoriale" è costantemente citato il carico burocratico e fiscale; secondo l'Ocse, se si riducesse il carico burocratico che grava sul settore, in Italia la produttività dei piccoli negozi potrebbe crescere senza altri interventi del 3 per cento;
in tutto il Paese le aree più colpite da questa moria sono quelle montane o comunque a bassa densità abitativa, che hanno visto negli ultimi decenni un lento e purtroppo ininterrotto declino di servizi, e rischiano una vera e propria "desertificazione commerciale" e di servizi di vicinato, nel solo Piemonte, oltre 70 comuni non hanno più un esercizio commerciale e ben 200 su 1.205 hanno solo un negozio, sono cioè a forte rischio desertificazione;
il 14 marzo 2019 il Governo, rispondendo alle sollecitazioni degli enti dei territori montani, con un decreto firmato dai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno e dell'economia e delle finanze, ha finanziato con 11 milioni di euro il Fondo integrativo per i Comuni montani, istituito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), per sostenere le piccole attività commerciali e consentire l'implementazione di servizi a favore del terzo settore nei territori dell'entroterra;
l'articolo 30-ter del "decreto crescita" (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto agevolazioni per riapertura e ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei piccoli comuni a partire dal 1° gennaio 2020 per sostenere l'economia locale;
molte Regioni e Province autonome negli anni hanno varato provvedimenti, anche grazie ai fondi comunitari, a sostegno dell'economia montana e dei territori a maggiore dispersione abitativa e a rischio desertificazione dei servizi e commerciale;
nonostante tutti gli interventi varati, moltissimi sono ancora i territori nei quali la desertificazione in atto sembra non dare segni di rallentamento, e sempre più forte si leva la domanda di semplificazioni e di trattamento diversificato che tenga conto delle peculiarità, perché diverse sono oggettivamente le condizioni nelle quali lo sviluppo e le attività economiche sono chiamate a operare in quei territori;
considerato inoltre che:
il 10 maggio 2019 il Ministro in indirizzo ha firmato il decreto ministeriale, previsto dalla legge di bilancio per il 2019, che indica gli esoneri all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico), prevedendo per le attività di commercio al minuto e assimilate l'obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, mentre lo stesso obbligo sarà esteso, con alcune deroghe, a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati a partire dal 1° gennaio 2020;
gli amministratori montani lamentano che, sia per la qualità della copertura di banda larga nei loro comuni ancora in larga parte assolutamente inadeguata, sia a causa del comunque ulteriore nuovo aggravio di costi, il nuovo obbligo aggiunto alla redditività in larghissima parte in questi comuni ampiamente al di sotto di tutti parametri medi, rischia di dare il colpo mortale a quel processo di desertificazione commerciale purtroppo da tempo in atto;
la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1994, all'articolo 16, rubricato "Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali", recita: "1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. 2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale": per favorirne la piena applicazione potrebbe essere opportuna la definizione puntuale di linee di modalità applicative;
tenuto conto che:
la circolare del Ministero delle finanze n. 192 del 23 ottobre 2000, rispondendo a richieste di chiarimento in merito all'applicabilità dell'articolo 16 concernente agevolazioni fiscali per i piccoli imprenditori commerciali operanti in zone montane, afferma che "l'art. 16 (…) deve ritenersi abrogato";
il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, che contemplava l'abrogazione esplicita dell'articolo 16, è decaduto per mancata conversione, e che non esiste nessun'altra norma che esplicitamente preveda l'abrogazione;
l'articolo 16 permetterebbe di definire le proprie posizioni tributarie solamente in via preventiva, ai soli piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane e quindi, non rivolgendosi di fatto alla stessa platea, si potrebbe presumere che non trovi applicazione la disposizione dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che abroga in via generale "tutte le altre disposizioni con esso incompatibili",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile valutare la possibilità di intervenire con una norma di attuazione del citato articolo 16 della legge n. 97 del 1994, nei confronti dei soli piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane, definendo criteri e modalità di applicazione, anche individuando i comuni o località o porzioni di comuni interessate dall'applicazione della norma.